Nel corso del 2026 sono entrate in vigore diverse novità che riguardano aziende, lavoratori e contribuenti. Alcune incidono direttamente sulla gestione del personale, altre interessano la tutela previdenziale in caso di malattia, gli obblighi informativi nei rapporti di lavoro e le agevolazioni fiscali sugli immobili.
Abbiamo raccolto in questa news i principali aggiornamenti da conoscere, con l’obiettivo di aiutarti a capire cosa cambia e quali aspetti meritano attenzione nella gestione pratica degli adempimenti.
Tutela previdenziale per malattia: nuove regole su ricoveri e strutture sanitarie
Con la circolare INPS n. 65 del 16 giugno 2026, l’Istituto ha fornito nuove indicazioni operative sul riconoscimento della tutela previdenziale della malattia in situazioni sanitarie particolari.
Il chiarimento nasce dall’evoluzione dell’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale. Oggi, infatti, molte prestazioni sanitarie non avvengono più solo attraverso il ricovero ordinario, ma anche tramite strutture, percorsi assistenziali e modalità di cura diverse, che possono comunque incidere sulla capacità lavorativa della persona.
Quali situazioni sono interessate
Le indicazioni dell’INPS riguardano, tra gli altri casi:
- prestazioni ambulatoriali complesse equiparate al day hospital;
- permanenza presso centri di salute mentale;
- strutture riabilitative e socio-riabilitative psichiatriche;
- strutture sanitarie residenziali e semiresidenziali;
- osservazione breve intensiva e degenza breve;
- comunità terapeutiche e strutture per le dipendenze patologiche;
- centri per disturbi della nutrizione e dell’alimentazione.
Il punto centrale è comprendere quando una prestazione o una permanenza in struttura possa essere considerata, ai fini previdenziali, assimilabile a un ricovero ospedaliero.
Per il lavoratore significa poter ottenere una tutela più coerente con la reale situazione sanitaria. Per l’azienda significa dover prestare attenzione alla documentazione prodotta e alla corretta gestione dell’assenza.
Edilizia: formazione obbligatoria per i lavoratori di prima assunzione
Un altro tema importante riguarda le imprese edili che assumono lavoratori per la prima volta nel settore.
I datori di lavoro che applicano il CCNL dell’edilizia devono garantire ai lavoratori di prima assunzione, destinati alla qualifica di operai, un corso di formazione iniziale di 16 ore.
Quando deve essere svolta la formazione
La formazione deve essere completata prima dell’inizio effettivo dell’attività lavorativa in cantiere.
Normalmente il corso viene organizzato dalle Casse Edili e ha lo scopo di fornire al lavoratore le conoscenze di base su:
- sicurezza sul lavoro;
- diritti e doveri;
- organizzazione del lavoro in cantiere;
- principali regole operative del settore.
Questo adempimento non deve essere considerato una semplice formalità. Se il lavoratore non frequenta il corso previsto, non può essere adibito alle lavorazioni in cantiere.
Per le imprese edili, quindi, è fondamentale programmare correttamente tempi di assunzione, formazione e ingresso operativo in cantiere, evitando inserimenti non conformi.
Mancato rientro dalle ferie: cosa può fare il datore di lavoro
Durante il periodo estivo può accadere che un dipendente non rientri in azienda alla data prevista dopo le ferie. Le ragioni possono essere diverse: una malattia, un imprevisto documentato oppure un prolungamento dell’assenza non autorizzato.
In questi casi, la prima cosa da fare è distinguere tra assenza giustificata e assenza ingiustificata.
Il diritto alle ferie
Le ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore e hanno la funzione di garantire il recupero delle energie psico-fisiche.
In linea generale, ogni dipendente ha diritto ad almeno quattro settimane di ferie all’anno. Due settimane devono essere godute, salvo diverse previsioni del contratto collettivo, in modo continuativo, mentre le restanti possono essere frazionate nei termini previsti dalla normativa e dal CCNL applicato.
Il diritto alle ferie, però, comporta anche l’obbligo di rientrare al lavoro alla data concordata.
Malattia prima o durante le ferie
Se il lavoratore si ammala prima dell’inizio delle ferie, il periodo feriale viene rinviato.
Se invece la malattia si manifesta durante le ferie, la sospensione non è automatica. Le ferie vengono interrotte solo quando la malattia è incompatibile con la finalità di riposo e recupero del periodo feriale.
In questo caso il lavoratore deve comunicare tempestivamente l’evento e trasmettere il certificato medico. Se il datore di lavoro ha dubbi sulla situazione, può richiedere gli accertamenti previsti dalla normativa.
Assenza ingiustificata e procedimento disciplinare
Quando il dipendente non rientra e non fornisce alcuna valida giustificazione, l’assenza può essere considerata ingiustificata.
Il datore di lavoro può quindi avviare un procedimento disciplinare, rispettando le modalità e i tempi previsti dal contratto collettivo applicato.
È importante procedere con ordine: prima si verificano eventuali comunicazioni, certificati o cause di forza maggiore; solo dopo si valuta l’eventuale contestazione disciplinare.
Dimissioni per fatti concludenti
Se l’assenza ingiustificata si protrae oltre i termini previsti dal CCNL o, in mancanza di regole specifiche, oltre 15 giorni, il datore di lavoro deve informare l’Ispettorato Nazionale del Lavoro qualora intenda considerare tale assenza come dimissioni per fatti concludenti.
Resta sempre ferma la possibilità per il lavoratore di dimostrare di essere stato impossibilitato a comunicare le ragioni dell’assenza.
Anche in questo caso, una gestione corretta della documentazione è fondamentale per ridurre il rischio di contestazioni.
Codice CNEL obbligatorio in busta paga e lettera di assunzione
Dal 1° maggio 2026, con il D.L. 30 aprile 2026, n. 62, conosciuto anche come Decreto Primo Maggio o Decreto Salario Giusto, è stato introdotto un nuovo obbligo informativo per i datori di lavoro privati.
Il codice alfanumerico unico CNEL del contratto collettivo applicato deve essere indicato:
- nella lettera di assunzione;
- nelle comunicazioni obbligatorie;
- nel prospetto paga.
A cosa serve il codice CNEL
Il codice alfanumerico unico CNEL identifica in modo univoco ciascun contratto collettivo depositato presso l’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro.
Si tratta di un identificativo già utilizzato in diversi adempimenti, tra cui:
- comunicazioni obbligatorie al Ministero del Lavoro;
- flussi Uniemens all’INPS;
- denunce INAIL.
Con il nuovo obbligo, il codice diventa visibile anche al lavoratore, che può così verificare con maggiore chiarezza quale contratto collettivo viene applicato al proprio rapporto di lavoro.
La misura si inserisce nel più ampio percorso di contrasto al dumping contrattuale e ai cosiddetti contratti pirata, con l’obiettivo di rendere più trasparente il rapporto tra contratto applicato, retribuzione e tutele riconosciute.
Per le aziende è quindi necessario controllare che lettere di assunzione, comunicazioni e prospetti paga siano correttamente aggiornati.
Bonus edilizi 2026: cosa resta confermato
Per l’anno fiscale 2026 sono stati confermati i principali bonus edilizi, mantenendo in larga parte l’impostazione già applicata nel 2025.
Restano fruibili:
- bonus ristrutturazione;
- ecobonus;
- sismabonus;
- bonus mobili.
Non risultano invece più applicabili il Superbonus e il bonus barriere architettoniche al 75%.
Bonus ristrutturazione
Per il 2026 la detrazione resta pari:
- al 50% delle spese se l’intervento è effettuato dal proprietario o dal titolare di diritto reale su un immobile adibito ad abitazione principale;
- al 36% negli altri casi, come seconde case, immobili locati, interventi eseguiti dal detentore o lavori su parti comuni.
Il limite massimo di spesa agevolabile resta pari a 96.000 euro per unità immobiliare, con detrazione ripartita in 10 quote annuali.
La riduzione delle aliquote prevista per il 2026 è stata quindi rinviata: il taglio scatterà solo dal 2027.
Ecobonus
Anche per l’ecobonus viene confermata la stessa impostazione:
- 50% per l’abitazione principale del proprietario o titolare di diritto reale;
- 36% negli altri casi.
Restano invariati i limiti di spesa specifici previsti per ciascun intervento di riqualificazione energetica.
È inoltre confermata l’esclusione dalle agevolazioni per gli interventi che prevedono la sostituzione dell’impianto con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, esclusione già in vigore dal 2025.
Sismabonus
Per gli interventi antisismici sostenuti nel 2026, la detrazione è pari:
- al 50% per interventi sull’abitazione principale;
- al 36% negli altri casi.
Il limite di spesa è pari a 96.000 euro per unità immobiliare, con detrazione ripartita in 5 anni.
Il regime ordinario si applica sia alle singole unità immobiliari sia alle parti comuni condominiali.
Bonus mobili
È confermato anche il bonus mobili ed elettrodomestici.
La misura prevede:
- detrazione del 50%;
- limite di spesa pari a 5.000 euro per unità immobiliare;
- ripartizione della detrazione in 10 anni.
Anche in questo caso è importante verificare il collegamento con gli interventi edilizi che consentono l’accesso al beneficio e conservare correttamente tutta la documentazione.
Perché è importante verificare la propria situazione
Le novità riepilogate riguardano ambiti diversi, ma hanno un elemento comune: richiedono attenzione nella gestione pratica degli adempimenti.
Per le aziende significa controllare procedure interne, documenti di assunzione, buste paga, gestione delle assenze e formazione obbligatoria.
Per i lavoratori e i contribuenti significa conservare correttamente certificazioni, comunicazioni e documenti fiscali.
Noi consigliamo sempre di non aspettare il momento del problema o della scadenza per verificare la propria posizione. Una valutazione preventiva consente di evitare errori, ritardi e possibili contestazioni.
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